Art. 1.

      1. È istituita presso ogni camera penale una sezione penale arbitrale.
      2. Alla sezione di cui al comma 1 è affidata la valutazione dei reati perseguibili a querela di parte nonché dei fatti giuridicamente rilevanti che, pur non essendo considerati reati dalla legislazione vigente, afferiscano comunque alla sfera dei diritti fondamentali dell'individuo.